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Normativa produzioni tipiche
I prodotti tipici hanno un legame inscindibile con il territorio in quanto, sono ottenuti attraverso metodi tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche geologiche, agronomiche e climatiche inimitabili. La Comunità Europea ha emanato una serie di regolamenti volti a proteggere, tutelare e valorizzare le produzioni e le specialità tradizionali: il Regolamento CE 510/2006 per i prodotti DOP e IGP ed il Regolamento CE 509/2006 per le STG. | La Denominazione di origine protetta, DOP, è un marchio che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. I fattori naturali e umani, quali le tecniche di produzione e l'artigianalità, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. |  | L' Indicazione Geografica Protetta, IGP, è un marchio che viene attribuito ai prodotti per i quali una determinata qualità o caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. |  | Il termine specialità tradizionale garantita, STG, è un marchio volto a tutelare produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali ma che, a differenza di DOP e IGP, non vengono prodotti esclusivamente in una determinata zona. |
Allegati:
Regolamento_ (CE)_n_509-06.pdf (76 KB)
Regolamento_(CE)_n_ 510-06.pdf (85 KB)
Regolamento_(CE)_n_628-08.pdf (183 KB)
Regolamento_(CE)_n_1898-2006.pdf (3508 KB)
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